Chiarimenti prova della cessione intra comunitaria

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 12 maggio 2020, sono stati forniti dei chiarimenti sulle prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie.

Con questa circolare l’Agenzia delle Entrate riconosce al contribuente, non in possesso della documentazione specificamente richiesta dal Regolamento Europeo come prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, la possibilità di dimostrare con altra documentazione che la movimentazione delle merci oggetto della vendita è realmente avvenuta.

Infatti, l’articolo 45-bis del Regolamento Europeo n. 282/2011 (introdotto dal Regolamento n. 1912/2008) non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori, anche più flessibili, in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.

Inoltre l’articolo 45-bis del Regolamento Europeo n. 282/2011 è valido ed applicabile in tutti i paesi comunitari, quindi anche i clienti comunitari sono a conoscenza della norma e, in particolare i paesi nordici, la applicano in maniera molto rigida.

Premessa

Per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e dell’acquirente comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA.

Inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ribadito che spetta al cedente dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per la non imponibilità della vendita.

Prova della cessione intracomunitaria nella prassi italiana

Prima dell’entrata in vigore del “famoso” art 45-bis del Regolamento IVA, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito diversi chiarimenti in materia ed erano emerse alcune indicazioni che in sintesi sono:

  • il CMR elettronico o cartaceo firmato da tutte le parti coinvolte (cedente, vettore e acquirente) costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale;
  • altri documenti di trasporto dai quali si possano ricavare le medesime informazioni del CMR cartaceo comprese le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), costituiscono prova valida, ma tale documentazione ha valore solo se conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat;
  • ​nelle rese EX WORKS o “franco fabbrica”, l’Agenzia delle Entrate ritiene valida la combinazione del documento di trasporto firmato dal solo vettore per presa in carico della merce, recante l’indicazione della destinazione comunitaria, insieme ad una dichiarazione del cliente UE con cui egli attesta l’avvenuto ricevimento della merce;
  • quando non è possibile esibire la lettera di vettura, sono ammissibili altri mezzi di prova dai quali si ricavi che il bene è stato, con sufficiente evidenza, trasferito dall’Italia ad un altro paese comunitario (tra le quali, ad esempio, una dichiarazione scritta dell’acquirente comunitario attestante l’arrivo dei beni nel proprio Paese UE di destinazione).

 

Prova delle cessioni intracomunitarie secondo l’art.45-bis del Regolamento n. 282/2011

L’ art. 45-bis del Regolamento n.282/2011, ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, una lista di documenti adatti a dimostrare l’avvenuto trasporto di beni tra un paese comunitario e un altro, distinguendo l’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito dal fornitore da quella in cui avvenga a cura dell’acquirente.

Nel caso in cui il trasporto sia eseguito per conto del fornitore, per beneficiare della presunzione del trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà essere in possesso di almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente.

Questi documenti sono: 

  • quelli relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, come ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
  • polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni,
  • documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (ad esempio, un notaio) che confermino l’arrivo de beni nello stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Per un’azienda che paghi il trasporto della cessione intracomunitaria è quindi semplice provare l’avvenuto trasferimento della merce in un altro paese UE.

Ricordiamo che se il trasporto fosse eseguito dal fornitore con suoi mezzi, il Regolamento sarebbe inapplicabile.

Se il trasporto è a cura dell’acquirente, la resa EX WORKS, secondo l‘art. 45 bis, è necessario che il fornitore entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione, riceva una dichiarazione scritta dall’acquirente, dalla quale devono risultare:

  • la data del rilascio,
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente,
  • la quantità e la natura dei beni ceduti,
  • la data e il luogo del loro arrivo,
  • l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente.

Questa dichiarazione non è da sola sufficiente, ma deve essere accompagnata da almeno due dei documenti richiesti anche per le clausole di trasporto in cui lo stesso sia pagato dal venditore.

Non è pertanto contemplata la fattispecie, molto utilizzata nel settore orafo, in cui l’acquirente comunitario acquista merce in Italia e la porta nel proprio paese con un mezzo proprio o comunque al proprio seguito utilizzando mezzi di trasporto pubblici, situazione in cui non c’è nessun documento sottoscritto da un terzo (vettore) che attesta il ritiro dei beni e quindi nemmeno una fattura di trasporto.   

Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e conclusioni

Con la recente circolare n.12, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sue istruzioni ufficiali sono tutt’ora valide e si possono utilizzare in alternativa alle modalità di prova previste dall’art.45-bis del Regolamento n.282/2011.

Si ritiene dunque che le aziende debbano continuare a costruire, come prima dell’entrata in vigore dell’art 45-bis, un insieme di documenti volti a dimostrare, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, l’effettiva uscita dei beni dall’Italia e l’arrivo in un altro paese UE, soprattutto nel caso di rese EX WORS / Franco fabbrica.

Si ricorda infatti che la dimostrazione dell’uscita della merce ai fini della non imponibilità dell’IVA è sempre in capo al venditore che ha l’obbligo di assolvere all’IVA nel suo paese in assenza di prove della reale movimentazione intracomunitaria.

Vale la pena sottolineare come la prassi di portare la merce nel paese comunitario di destinazione a seguito passeggero, a prescindere dal mezzo utilizzato, è assolutamente sconsigliabile. Infatti anche in questa fattispecie, un verificatore non troverebbe realizzato quell’insieme di documenti sopra descritto che costituisce, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la prova dell’effettiva movimentazione della merce dall’Italia ad un altro paese UE.

E’ superfluo ricordare che il biglietto aereo piuttosto che gli scontrini dei pedaggi autostradali di per se stessi non costituiscono una valida prova che la merce sia stata movimentata.

Parimenti il fatto di consegnare in Italia la merce ad un cliente comunitario, che porta la merce al suo seguito, comporta la perdita di qualsiasi controllo sulla reale destinazione della merce stessa e perciò costituisce una pratica sconsigliata e molto pericolosa, in caso di verifica delle competenti autorità fiscali.

Come regola generale è bene sapere che, ad avere valore come prova dell’avvenuta uscita dall’Italia e arrivo in altro paese comunitario, sono sostanzialmente documenti, dichiarazioni, timbri di soggetti terzi, rispetto al venditore e all’acquirente.

Si sottolinea anche che la CMR o la lettera di vettura devono essere emesse da una parte terza, cioè da un vettore, perdono infatti la loro validità come prova dell’avvenuta movimentazione della merce se emesse dal cedente o dall’acquirente poiché tali documenti sono in realtà dei contratti di trasporto e non dei meri documenti di trasporto.

Si ringrazia per la collaborazione e per i preziosi suggerimenti il Doganalista Signor Alessandro Berdin di VicenzaSped International Agency srl – tel. 0444.300588 – a.berdin@vicenzasped.com

 

Scarica la circolare (PDF) – Prova cessione UE